11 dicembre 2008
Speciale: leggere il Dlgs 81/08 la mappa del testo unico sicurezza
Il DLgs n. 81 del 9 Aprile 2008 tecnicamente non può chiamarsi “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (perché è stato emanato semplicemente come Decreto Legislativo) ma, dopo quattro tentativi falliti in 20 anni di legislatura, centra ora almeno l’obiettivo del “riordino delle norme di sicurezza esistenti”.1 Ovviamente, la “riorganizzazione” delle vecchie norme è stata anche una buona occasione per inserire ancora alcuni “aggiornamenti” (più o meno significativi, ma non fondamentali) e “inasprimenti delle pene per i trasgressori” (abbastanza rilevanti). Infatti, anche se molta stampa, TV, ecc. ha presentato questo decreto come nuova “pietra miliare” della sicurezza in Italia, in realtà esso riorganizza soprattutto la lettura di tutta la normativa esistente sfrondandola di tutti quegli articoli di legge che nel corso di oltre 50 anni sono stati abrogati e/o sostituiti e/o integrati da successivi aggiornamenti legislativi.
Il nuovo DLgs 81/08 è costituto infatti da “soli” 306 articoli, e da 51 Allegati nei quali è stata inserita la gran parte delle disposizioni già preesistenti ed abrogate con lo stesso. Quindi, non parleremo più di DLgs n. 626/1994 e s.m.i., DPR n. 547/1955, DPR n. 303/1956, DPR n. 164/1956, DLgs n. 494/1996 e s.m.i, DLgs n. 493/1996, ecc., (per un totale di oltre mille articoli ora abrogati) ma, in pratica, continueremo a rispettarne i contenuti, trasferiti nel testo del nuovo decreto. Ora non ci resta che metabolizzare il nuovo testo nel più breve tempo possibile, perché entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla GU e cioè il 15 maggio 2008 per le parti generali.
Fanno eccezione come termini di applicazione:
• i nuovi adempimenti e le nuove sanzioni relative alla valutazione dei rischi che diventeranno efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione stessa sulla GU (fino ad allora continueranno a trovare applicazione le disposizione previgenti).
• le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi legati alla esposizione a campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, ecc. (le quali entreranno in vigore secondo le indicazioni già stabilite dalla legislazione uscente) Ma, se guardiamo all’applicazione del nuovo decreto come tecnici che operano nel campo della sicurezza sul lavoro, ci rendiamo conto subito che avremo bisogno di un tempo congruo per aggiornare: • le banche dati • i programmi software
• le schede di sicurezza, ecc. di cui disponiamo e che quindi attualmente utilizziamo. Anche aggiornare tutti i testi per la redazione di “Documenti di valutazione dei rischi” (ex DLgs 626/94) e dei “Piani di sicurezza e di coordinamento” e “Fascicolo” (ex DLgs 494/96) non sarà cosa di pochi giorni. Può essere quindi utile tenere presente quanto disposto – in chiusura del DLgs. n.81/08 – dall’art. 304 che riportiamo integralmente, e brevemente commentiamo:
Art. 304. Abrogazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 3, e dall’art. 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) - il DPR 27 aprile 1955, n.547 - il DPR 7 gennaio 1956, n. 164 - il DPR 19 marzo 1956, n. 303 - il DLgs 15 agosto 1991, n. 277, fatta eccezione per l’art. 64 - il DLgs 19 settembre 1994, n. 626, - il DLgs 14 agosto 1996, n. 493 - il DLgs 14 agosto 1996, n. 494 - il DLgs 19 agosto 2005, n. 187
b) l’art. 36-bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 1
c) gli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma1.
3. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano dispongano un rinvio a norme del DLgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo. In sostanza, nell’art. 304 sopra riportato (Abrogazioni) ed in particolare nei comma 2 e 3 c’è la chiave di lettura che forse ci giustificherà se – almeno per un pò di tempo oltre il 15 maggio 2008 – continueremo ad utilizzare le vecchie schede di sicurezza, i vecchi software ecc., che ovviamente fanno riferimento alle vecchie norme sulla sicurezza. Lo stesso legislatore riconosce “di fatto” la difficoltà di cambiare tutto (modelli, verbali, riferimenti a norme, ecc.) nei quindici giorni che decorrono dall’emanazione del DLgs 81/2008 (30 aprile 2008) alla sua entrata in vigore (15 maggio 2008).
Il comma 2 dell’articolo citato evidenzia, infatti, la necessità di armonizzare “con uno o più decreti integrativi attuativi” le disposizioni del DLgs 81/08 “con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii al DLgs 626/04 e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate”. Il comma 3 specifica addirittura che “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del DLgs 626/94 e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.
Dovremo quindi avere l’accortezza di specificare almeno nella redazione dei prossimi PSC, POS, PiMUS, ecc. (ex DLgs 494/96, ecc.) e “Documenti di valutazione dei rischi”, ecc. (ex DLgs 626/94, ecc.) che “tutti i richiami e rinvii fatti alle vecchie norme di sicurezza si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del DLgs 81/08 e dei suoi 51 Allegati”.
Questa necessità “transitoria” nel redigere nuovi documenti da parte di chi opera per conto del Committente, dei Datori di lavoro, ecc., sarà certamente condivisa da tutto il personale ispettivo preposto alla sorveglianza della “sicurezza sul lavoro”, perché l’applicazione del nuovo decreto è complessa, va studiata ed approfondita con molta attenzione, ed ha assolutamente necessità di un tempo congruo per essere bene armonizzata con tutte le disposizioni già vigenti in materia. Passiamo ora ad analizzare sommariamente i contenuti del nuovo DLgs 81/08 proponendone una corrispondenza semplificata ma immediata con la vecchia legislatura che ha abrogato. In questa prima analisi, ci preme evidenziare soprattutto quanto riguarda i Cantieri temporanei e mobili.